Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2006.  
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge
comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

            Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

            Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi di carattere finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici, nonché di misure per il riordino di settori della pubblica amministrazione;

 

            Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2006;

 

            Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e della finanze;

 

emana
 

il seguente decreto-legge:
 

Articolo 47.
(Copertura finanziaria).

Articolo 47.
(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 14, dall'articolo 7, commi 1, 2, 3, 14 e 15, e dagli articoli 16, 18, 23, 35 e 39, pari a milioni

        1. Identico.


Pag. 162-163
27,05 per l'anno 2006, a milioni 390,5 per l'anno 2007, a milioni 402,3 per l'anno 2008, a milioni 391,3 per l'anno 2009 ed a milioni 241,7 a decorrere dal 2010, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.  
          1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento del 10 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2007, dell'accisa sui superalcolici, come determinata ai sensi dell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.         2. Identico.
 

Articolo 47-bis.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).
        1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.